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Cap. 13 Dell'Uffìtio del Prefetto delle Scuole
La cura delle scuole doverà essere appoggiata al P. Rettore ad ogni modo nelle case grandi, dove è numero de' Padri e de' Scuolari, si doverà eleggere il Prefetto delle scuole nel modo detto di sopra nel Cap. X. Il quale sarà vigilante che tanto i Maestri,, quanto li scuolari faccino l'obligo loro, e si viva con il timor di Dio, e si osservino gli ordini fatti sopra di ciò in queste Costitutioni nel Cap. delle scuole, e sopra tutto che si faccia l'Istituto con carità. E che i Maestri in modo alcuno non piglino denari, o altra cosa da scuolari. Avvertirà anche di non licentiare alcuno dalle scuole, se non con l'ordine del P. Rettore senza il quale non risolverà cosa alcuna di rilievo, e bisognando, essendo quello assente, si serva del consiglio de primi tre sacerdoti, per esseguirla.
Non ecceda nel dare li castighi, ma usi con la patienza, quella moderatione, che si conviene, e facci osservare il medesimo alli maestri.