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Cap. 27 Risposta a capi allegati contro la validità delle Professioni nostre

Sebene basteria per risposta a tutti un'assoluta negativa, per essere tutti fondati in falso, o in alcun caso particolare, dal quale non si deve dedurre propositioni, o conclusioni universali, nondimeno per maggior chiarezza del vero, si risponderà anco in particolare a capi, che appariscono di qualche sostanza.

Il primo, d'essersi vestito mai alcuno o italiano, o oltramontano senza essaminarsi di diversi requisti. De non conosciuti si nega. De conosciuti a bastanza, non si crede ciò necessario se talvolta si fosse ciò tralasciato.

Al 2° d'essersi ammesso professioni prima dell'anno requisito dal S. Concilio e dell'età di anni 16, requisto pur del medesimo e da decreti di Papa Clemente 8.

Si rimette la verità al libro delle probationi e delle professioni. Che si possa poi dispensare il secondo anno, ex causa, ad alcuno dal Generale, si legghino le Costitutioni, se ben non l'ha fatto se non di rado, e solo in quei principii con persone provette, o sacerdoti di molto essempio.

Nel 3°, del non haver tenuto i novitii separati da professi, e d'esser stati allevati da Maestri de novitii o laici, o minori dell'età requisita.

S'interroghino li P.P. Pietro e Francesco de primi de' compagni del Fondatore, l'un teologo, l'altro canonista d'età all'hora matura, et anco viventi, che per tutta la Religione o hanno fondati, o da principio tenuti tutti i novitii separati ancora dalle case professe non che da quei Padri professi, che non eran di famiglia nel novi-tiato. Che non troverassi mai tal cosa, e massime in Roma, fuor di qualche novitio provetto posto alla prova del tener scuola in case professe prima d'obbligarlo colla professione a cotal peso, come cosa molto lodata da' Prelati della Visita Apostolica.

Al 4° de scrutimi tralasciati, o si tratta degli introdotti ogni quatro mesi, per non tener longo tempo novitii dissoluti alla prova; e questo non ha che fare con la validità, o invalidità delle professioni quando pur fossero ordinati dalle Costitutioni, il che non è, ma la sola visita d'uno solo commissario deputato dal Generale, o Provinciale, come sempre si è usato, mentre non sono stati i Provinciali di stanza nelli novitiati.

O si tratta dello scrutinio finale vicino alla professione, e non si è mai lasciato, da che si è introdotto. Poiché non ordinando le Costitutioni il consenso de' professi per vota secreta, pareva sufficiente il modo di detto consenso usato sino dal principio della Con-gregatione, cioè l'assistenza e cooperatione di tutti alle professioni e con l'abbracciarsi ciascuno distintamente con il novo profittente nel cantare il Te Deum laudamus etc. senza alcuna repugnanza, e massime in quei principii sì scarsi di professi habili a discernere i degni dall'indegni di professione, non che di professi vocali, come forse intendono le Costitutioni, e soli dovevano scrutinare per molte raggioni, come soli dalle medesime Costitutioni si richiedon per fare oratione prima d'ammettersi alcuno all'habito. Che poi mai si sia strabbalzato alcuno novitio da una casa ad un'altra nel tempo della professione, se vi è altro essempio, che d'uno, o al più due in Napoli, resosi odiosi per sospetto di revelar al Superiore per obe-dienza i mancamenti d'alcuni professi, per il che li volevano escludere dalla Religione, furon chiamati dal P. Generale, o Provinciale, che ben sapevano il tutto, e conoscevano la bontà e talento di quelli, e li fecero fare professione col consenso dell'altri.

Alleghino altri simili essempii, che non mancherà, che rispondere, e massime se intendessero di quelli, che come sopra si è detto tal volta per provare il peso delle scuole si mandavano altrove prima di far professione nelle case professe, dove si trovavano al tempo di farla, nel qual caso provavano più rigorosi scrutimi.

Over che si sia mai sforzato alcuno in qualsivoglia modo a far la professione. E' troppo lontano dal vero, non si troverà pur ombra di tale indignità.

Finalmente alPobiettioni delle professioni acettate in quel primo novennio, senza il consenso di tutti quei primi cinque Padri, che solo furono deputati al governo della Religione. Si risponde che quando pur dal Breve di Gregorio XV si raccogliesse, mentre solo dice che rappresentassero soli tutto il corpo della Religione, potendosi intendere juxta morem consuetum in Religionibus, nelle quali tutti gli officiali rappresentano il detto corpo, e non per questo son necessitati ad esercitare i loro officii insieme, ma ciascuno da se, secondo la facuità et jurisditione de' loro officii.

Non per questo sariano invalidi gli atti fatti separatamente da ciascuno di loro, mentre necessitati a spargersi in varie case per prima prese non vi essendo altri che le potessero reggere ciascuno faceva in quelle quanto bisognava, con il mutuo consenso degli altri, e massime con participatione sempre particolarmente del loro Capo, o Generale. Il quale havendo onnimoda potestà di dispensare, come accennamo ex causa qualsivoglia cosa delle Costitutioni poteva in questo, et in altra cosa sopradetta in casi tanto ragionevoli come erano le scarsezze di quei principii, valersi giustamente di tale facultà, senza alcun pericolo di nullità, secondo la verisimile mente de legislatori.

Il che basta per questi, e per ogni altri casi particolari che possino adursi contro le nostre professioni.

Io Vincenzo della Concettione scrittore di questa aggiongo in conformità di questa scrittura che se bene il N.V.P. Fondatore e Generale essendo in Savona mia patria del mese di aprile 1623, mi accettò in Religione e di sua mano mi fece in scritto la detta accet-tatione, con tutto ciò alcuni giorni prima di vestir me et altri con-citadini benissimo conosciuti dalli medesimi Padri delle Scuole Pie in Savona, ci essaminarono di ogni cosa, et con il P. Provinciale vi eran due altri Padri.

Notas