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- Cap. 13 Raggiorni allegate contro le Professioni nostre dalli Discoli
Desiderando il P. Stefano appogiato al favore del R.mo P. Visitatore Giesuita, ed altri allongare la determinatione delli Em.mi deputati sopra le Scuole Pie e così star essi in governo, e tenerne lontano il N.V.P. Fondatore Generale, trovarono non so che spropositi senza fondamento sopra la validità delle nostre Professioni solenni, ancorché del 1637 vi fusse dalla sacra Congregatione della Visita Apostolica, come si è detto nel primo tomo, dato il silentio, et anche con un Breve Apostolico spedito in detto tempo per tutte le Religioni, e quiete delli Religiosi. Per il quale fine fecero comparire le seguenti proposte raggioni che allegano quelli che stimano essere nulla la loro Professione.
Varii che domandano essere intesi per poter provare la nullità della sua Professione varie raggioni apportano, e sono le seguenti.
- Che non siano stati essaminati prima di essere ammessi all'habito, ne pure se erano christiani, o battezati, o pure catolici, molto meno se riavessero impedimenti allegati nelle Costitutioni, e ciò asseriscono essersi trascurato anco con gli oltramontani.
- Che alcuni siano stati condotti a far la Professione in case dove non erano conosciuti, perchè facendosi ivi lo scrutinio, non venissero esclusi, mentre non erano conosciute l'inhabilità loro.
- Che alcuni habbiano fatto la Professione loro prima d'haver l'età, o haver finito l'anno del novitiato, che prescrive il Concilio.
- Che altri non siano stati se non pochi mesi, o vero mai nei novitiati, ma sempre habbino habitato tra li Professi, e conversato con li secolari.
- Che non habbino havuto Maestro de' novitii, o se pur l'havevano, a questi mancase l'età, o altre qualità prescritte da Sommi Pontefici essendo stati tal hora Maestri de' novitii fratelli Operarli.
- Che non siano stati deputati li commissari per fare ogni quattro mesi li scrutimi, e chiedere il voto de' Professi circa l'idoneità delli novitii, e che in ciò si sia notabilmente mancato.
- Che si sia variata la forma della Professione perscritta nelle Costitutioni e confirmata dalla Sede Apostolica.
- Che si sia fatta la Professione senza la presenza de testimoni.
- Che non si sia avisato due mesi prima che si facesse la renuntia, come ordina il Concilio.
- Che siano fatte le Professioni per forza minacciando car ceri dando schiaffi et usando violenze a quelli che nel novitiato volevano lasciar l'habito, e concorrendo con li parenti ad intimorirli, perchè non ritornassero alle case loro, e che le istesse minacele poi si siano fatte a quelli che volevano declamare intra quinquennium e provare vim et metum.
- Che habbino ricevuto l'habito e siano stati amessi alla Professione da Superiori che non havevano facoltà di incorporarli alla Religione perchè di essi si presumeva che fussero privi di voce attiva e passiva per varii capi e principalmente per non havere osservato le bolle de Sommi Pontefici e la Costitutioni Apostoliche concernenti alli novitii, e non haver lette ne' tempi debbiti per molti anni in Capitolo overo in Refettorio le bolle che da' Regolari si devono leggere due volte l'anno.
- Che per quietare quelli che adducono tali raggioni è bastato un Breve di N. Signore spedito nel 1634 nel quale se gli ordina: Eos non esse audiendos massime post quinquennium, e si accettano e si vallidano le Professioni di quelli li quali eas ratas habere voluerint, perchè tuttavia con reiterate istanze cedono (sic) di essere intesi.
- Ma generalmente parlando si presume siano nulle tutte le Professioni di quelli li quali hanno professato dall'anno 1622 sino all'anno 1637 perchè in quell'anno fu dalla Santità di Papa Gregorio 15 deputato al governo in qualità di Ministro Generale il P. Giuseppe con quattro Assistenti, li quali rappresentassero il corpo della Religione, et havessero voce attiva e passiva per 9 anni per tanto haveriano dovuto quelli unitamente dare il voto di ognuno che havesse voluto fare Professione, conforme le Costitutioni e non poterono ne pure esserne ricercati perchè erano disuniti, standone due a Genova due a Roma, et uno a Narni. Ma professarono con il solo beneplacito del P. Generale e durò questo sino all'anno 1637 nel quale la cosa fu avertita e vi si pose rimedio. Sì che le professioni fatte per lo spatio di 15 anni si stimano nulle: ex defectu con-sensus Religionis aceptantis. Anzi dall'anno 1637 sino al tempo presente le professioni seguite di poi si stimano parimenti nulle per essere state ammesse da quelli che erano nullamente professi. Con questo presuposto molti caminano e si sono formati la conscienza come che non habbino obligo alcuno de voti, e particolarmente si fanno lecito la proprietà ricevendo e dando quel che li pare senza veruna licenza e maneggiando denari all'lor beneplacito, che però in materia così grave e tanto importante si supplica di opportuno rimedio.
Dalle sopradette difficultà addotte contra la validità delle nostre Professioni, inventioni tutte di loro capricio, e non vere né adotte d'alcuno altro, fuorché dal medesimo P. Stefano, e suoi aderenti, per mettere legna nel fuoco e mantenersi in possesso sotto pretesto di non potersi sì presto concludere la visita, per non potere cosa sì grave decidere se non con lo studio di molto tempo.
Per questo fine non propongono un altro Breve spedito particolarmente per le Scuole Pie a 22 ottobre 1639, essendo che il primo adotto del 1634 fu dal Sommo Pontefice fatto a favor delli Agostiniani scalzi, e di tutte le altre Religioni.