BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap14
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Cap. 14 Dell'Ufficio dell'Instruttore de' Novitii
Officio dell'Instruttor de' Novitii, che deve essere di sperimentata virtù, sacerdote di età di 30 anni, e sette di habito, sarà d'andare avvanti, e con il suo buono essempio mostrare la via, che devono seguitare i suoi novitii. Sarà prudente in saper conoscere in tutti le loro inclinationi, e passioni, a fine d'indrizzarli nella vera via dello spirito, e divotione, li renderà pratichi nelli riti ecclesiastici, e nell'istituto della Congregatione acciò possino vedere se è stata vera la loro vocatione.
Nell'ingresso di qualsivoglia novitio primieramente gli farà fare per otto giorni gli essercitii spirituali e la confessione generale di tutta la vita, l'insegnerà la pratica di fare oratione mentale, il modo di essaminare la coscienza e di cavare il dovuto frutto dalle lettioni spirituali e conferenze. L'amaestrerà nelli buoni costumi e creanze religiose, nello stare composti, nel parlare e caminare con li dovuti termini e modestia. Rompirà talvolta la volontà e giuditio loro proprio per avvezzarli alla mansuetudine e patienza. Insegni ancora loro il modo di vincere se medesimi, e superare le male inclinationi, e di fare resistenza alle tentationi dalle quali saranno molestati. E conoscendo che alcuno non vada sincera e rettamente, procuri senz'altro che sia licentiato dalla Congregatione.
A ciascuno de' novitii si consegnarà una camera separata in un medesimo dormitorio, nel quale in luogo commodo haverà la sua stanza l'Istitutore per poter haver l'occhio agli andamenti di tutti.
- Nota lettore, che questo capitolo è stato preso dal Cap. 2° della prima parte delle Constitutioni fatte dal V.P.N. Gioseppe Fondatore, havendolo però riformato nel meglio della perfetione. Ma considera come poteva sussistere la detta Congregatione facendo ogni casa novitiato.