BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap28
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Cap. 28 Dell'ammettere li novitii al corpo della Congregatione
Fornito un anno di probatione, et havendo in esso il novitio caminato lodabilmente, doverà il P. Rettore (facendo il novitio le sue istanze per essere ammesso) proporlo a tutti i sacerdoti, ai quali spetterà ammetterlo, o riprovarlo. Se sarà ammesso, potrà esserci-tare et impiegarsi in quelli ufficii, nella maniera che si determina in queste Costitutioni. Ma riprovandosi subito si licenzii.
Non per questo alcuno s'intende legato che non possa con sua libertà andarsene come le parerà. Potrà ancora senza far testamento, o renuntia di qualsivoglia sorte, ritenere i beni patrimoniali, o beneficiali che possiede, senza obligo di metterli in commune, o parti-ciparli col P. Rettore; ma sarà suo libero tutto quello che haverà, e solo egli s'intende incorporato nella Congregatione, e capace con tale ammissione d'esser promosso all'ufficii di essa.
- Nota lettore quanto nudo e sciocco è questo modo di ricevere li novitii, e di ammetterli al corpo di questa aerea Congregatione e ricorditi similmente non trovarsi alcuna Congregatione di ragazzi e molto meno confratia di persone amogliate, che in ascrivere alcuno a quelle non facia qualche atto particolare di dimostratione verso il capo di quella, e dopo il novitiato almeno in publico di detta Congregatione o Confratia non facci un offerta di se stesso a S.D.M. et alla B. Vergine, e non se benedica qualche cosa che se li dà per segno di quella attione, et in questa nepur un minimo atto si fa nel riceverlo, o incorporarlo nella loro compagnia, solo si fa scrutinio della volontà loro.