BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap30
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Cap. 30 Del modo di promo¥ere all'Ordini
Quelli che sin hora con voti solenni sono ordinati sacerdoti, non potranno uscire dalla Congregatione, se non haveranno il Breve di N. Signore, et il medesimo s'intende de' chierici, de' fr.lli Operarli, de' chierici Operarli, e de' Laici, che pure hanno fatto i voti solenni; ma questi non si potranno ordinare, se non consta che veramente siano stati ricevuti per chierici nel loro ingresso, e nella professione, et habbino fede autentica del P. Rettore della casa di S. Pantaleo di Roma, sottoscritta anco da quatto sacerdoti della casa, con la fede del Notaro, che habbia professato da chierico in lingua latina e sia stato ricevuto per tale. Altrimenti contro chi si ordinerà contro questa forma, sii male ordinato e resti subbito sospeso perpetuamente, e possa l'Ordinario procedere contro questo anco criminalmente. E chi haverà la sudetta fede si rimetti la sua ordinatione all'Ordinario del luogo dove sta.
L'altri che da qui avanti si agregaranno, non si possino ordinare se non hanno patrimonio, o beneficio, come si è detto al Cap. 26. E chi sapesse che alcuno de' sudetti de voti solenni si volesse ordinare senza la sopradetta fede, lo debba notificare all'Ordinario del luogo, sotto pena di scomunica latae sententiae, et altre pene arbitrarie.
- Nota lettore che havendo il P. Stefano e suoi aderenti stradato il libro mastro delle nostre professioni solenni saria stato difficilissimo il fare la detta fede.