BerroAnnotazioni/Tomo1/Libro1/Cap31

De WikiPía
Saltar a: navegación, buscar

Tomo1/Libro1/Cap30
Tema anterior

BerroAnnotazioni/Tomo1/Libro1/Cap31
Índice

Tomo1/Libro1/Indice
Siguiente tema


Aviso OCR

Este texto ha sido obtenido por un proceso automático mediante un software OCR. Puede contener errores.

Ver traducción en Castellano

Cap. 31 Come da Papa Gregorio XV furono concesse alla nostra Religione tutte le gratie e privilegi delle Religioni Mendicanti

Mosso il sopradetto Sommo Pontefice, come esso stesso dice nel suo Breve Apostolico dal gran frutto, che ogni giorno vedeva ridondare nella Chiesa Santa per l'Istituto della nova Religione e delle Scuole Pie, e sperandolo via più abbondante, e grande nell'avvenire, et ut ipsis verbis utar: ad ea merito libenter intendimus, per qae Congregatio ut ferventius in suo laudabili Insti tu to perseverent, dice il detto Sommo Pontefice, concedo ad ogni Ministro e Clerico et ad ogni altra persona di detta Religione et a tutto il corpo di quella, come anche alle loro chiese, case e luoghi regulari tutti e qualsivoglia privilegio, immunità, libertà, facultà, exentione, et ogni altra gratia, et indulto spirituale e temporale di tutti gli Ordini Mendicanti, e delli Superiori e Professi in quelli, e delle chiese monasteri e luoghi Regulari et per via di communicatione, estensione, o in qualsivoglia altro modo concesse da ogn'altro Sommo Pontefice nostro predecessore, o da Noi in qualsivoglia modo.

E similmente li concede ogni e qualsivoglia altra gratia in perpetuo, come se li fossero state nominatamente et in specie concesse, quali si convengono alle chiese, monasteri e luoghi de Regulari de jure, uso, consuetudine, privilegio, o concessione Apostolica, delle quali si possino servire, usare, fruire purché siano in uso, e non siano revocate, o comprese in qualche revocatione o al S. Concilio Tridentino contrarie. Comandando S. Santità che in tutto e per tutto pienissimamente suffragino tanto al detto Ministro Generale, quanto ad ogni altra persona di detta Congregatione e siano valide, ferme ed efficaci le dette lettere Apostoliche etiam per qualsivoglia altro futuro tempo, et che così si habbia da dichiarare e deffinire da qualsivoglia giudice ordinario o delegato ancorché fossero Auditori del Palazzo Apostolico, e che tutto quello si farà in contrario, o sciente, o ignorantemente tutto sia nullo, casso e senza alcun vigore, non ostando qualsivoglia ordine, o Costitutione Apostolica, anche quella dell'istesso Sommo Pontefice, de gratiis non conce-dendis ad instar etc. o vero qualsivoglia altro ordine etiam con giuramento Apostolico confirmato, o in qualsivoglia altro modo corroborato, ancorché di quelle si dovesse fare espressa mentione. Come ampiamente si può vedere nel detto Breve spedito a dì 15 ottobre 1622.

L'istesso Sommo Pontefice con Bolla particolare concesse alla nostra Religione la chiesa Parrochiale di S. Pantaleo, trasferendo la cura delle anime alla collegiata di S. Eustachio, della quale era membro, con alcuni pesi alli P.P. di corrispondere al detto Capitolo, il quale puole assistere alli Vespri e Messa cantata nella festa di S. Pantaleo.

Fine del Primo Libro

Notas