BerroAnnotazioni/Tomo1/Libro3/Cap29

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Cap. XXIX Come fu instituita una Sac. Congregatone di ordine di N.S. Urbano 8 per quiete nostra

L'Em.o Principe Cardinale Alessandro Cesarmi Protettore delle Scuole Pie desideroso di porre la necessaria quiete nella nostra povera Religione per non impedire il buon progresso di quella, usò tutte le sue possibili diligenze, scrisse moltissime lettere per le Provincie, fece con P.P. nostri diverse Congregationi in più tempi, et nulla giovando perchè il male stava nelli Laici tanto favoriti da Principi secolari, e da Emi Cardinali, et instigatì da Religiosi sotto politica diabolica, coperta però con manto di giustitia fondata da essi con stiracciare li Decreti Apostolici e Legge canonica, ed anche civile.

Il che vedendo Sua Em.a et il N.V.P. Fondatore e Generale supplicarono S. Santità di altri aiuti et con questo si formò una S. Congregatione di Ill.mi e Rev.mi Prelati et consulta di alcuni Religiosi teologhi e canonisti, fra quali pareva fosse il primario il P. Torquato de Cupis della Compagnia di Giesù uno delli essami-natori publici, e de Vescovi, come Maestro di Sua Em.za.

Questa S. Congregatione eretta di ordine di N.S. Papa Urbano 8 nella quale presideva il nostro Em.o Cardinal Protettore Alessandro Cesarmi si adunò più volte sino dal mese di agosto tengo del 1640. E furon proposti diversi dubii della povera Religione nostra, per quietare li rumori, et per chiarezza di alcune difficultà circa li Decreti fatti dalla S. Visita Apostolica del 1637 et sopra il Breve del medesimo Sommo Pontefice del 1636. E se bene tengo per certo che li detti Ill.mi e Rev.mi Prelati, e molto più l'Em.o Cardinal Protettore havessero santa intentione, e desiderassero la quiete della povera nostra Religione, con tutto ciò essendovi la torma dentro che operava a suo prò ed utile, si decretò sempre cose che a maggiore inquietudine tiravano, come si può da medesimi Decreti vedere.

Si adunò un'altra volta la detta S. Congregatione sotto li 29 settembre del 1640 et il N.V.P. Fondatore e Generale supplicò per altre dichiarationi essendo che le prime dichiarationi davano materia di maggiore sollevamento et pur a queste, come alle prime furono date risposte che apprivano l'intelletto alli appassionati di più ampia materia per alongare et dilatare con maggiori punti le loro pretensioni. Un solo Decreto pare che producessero a prò della povera Religione e quiete di quella, e fu circa la renovatione de voti che molti di detti Laici non volevano fare in riguardo della pretesa nullità delle loro Professioni, come anche di alcuni di stato clericale, sotto diversi pretesti, e fu dalla detta S. Congregatione decretato come segue.

Quoad illos, qui noluerunt renovare vota iuxta Constitutiones, fuit (mitius cum ipsis agendo) resolutum quod si infra terminum a P. Generale assignandum, ipsa vota non renovaverint, possit eosdem voce activa et passiva privare ad tempus, sive ad illius arbitrium, cum visum fuerit delictum inter Religiosos maximi scandali.

Si trova similmente che la detta S. Congregatione si adunasse anche a 25 di marzo 1641, et in questa Congregatione risposero a diverse istanze fatte dalla povera Religione ma al parer mio sempre del medesimo tenore.

Io qui non pongo li detti Decreti delle tre sessioni perchè si possono per estensum vedere, conservati tengo nell'Archivio romano, o almeno nel fine del nostro Capitolo Generale fatto nel medesimo anno del 1641 del quale io tengo una copia autentica sottoscritta dal N.V.P. Fondatore e Generale.

Fu similmente per la quiete della povera Religione ottenuto dal medesimo Sommo Pontefice un Breve per la Professione de fratelli Laici spedito sotto li 27 febr. 1641 nel quale era inclusa l'infrascritta formula delle loro Professioni.

Formula

Io N. di N. nel secolo chiamato N. figlio di N. di anni N. faccio la mia Professione solenne per fratello Operano Laico nella Religione de chierici Regulari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, e prometto all'Onnipotente Dio, Padre, Figliolo e Spirito Santo, et alla B. Vergine Maria et a voi P. N. in nome e per parte del R.P.N. Ministro Generale e dei suoi legittimi successori, e faccio voto solenne di Obedienza, Povertà e Castità tutto il tempo della mia vita; et anco prometto, e faccio il quarto voto né di ambire lo stato clericale, ne alcuna voce attiva, né passiva, né portar chierica o berretta fino alla mia morte. La quale Professione e voti non ostando qualunque cosa in contrario, alle quali tutte libera et intieramente renuntio, intendo e voglio che siano rati, e validi in ogni tempo. In fede di che ho sottoscritto la presente di mia propria mano. In N. alli N. del mese N. dell'anno N. Renderò li miei voti al Signore alla presenza del suo popolo, negli atrii della Casa del Signore nel mezo di te o Gierusalemme.

Notas