BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Cap31

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Cap. 31 Difficultà e dichiarationì sopra il detto Breve

1 - Il P. Generale delle Scuole Pie humilmente domanda: sotto quella parola reclamantes, posta nel Breve di N.S. Urbano 8, se si intendono quelli che espressamente fecero il loro Procuratore nel tempo della lite con publico istromento, o vero quelli che dissero avvanti ad alcun Superiore della Religione, haver fatta professione avvanti vintiun anno, et anco alcuni dopo la publicatione del su-detto Breve.

2 - Se quelli che hanno fatto professione per Fratelli Operarli, e poi presero la prima tonsura, et altri gli ordini minori in virtù del Breve di N.S. Urbano 8 del 1636 quale fu dalla S. Congregatione della Visita detto: che non suffragava, siano veri chierici, ancorché habbino fatto professione avvanti, o dopo 21 anno, e se gli uni, come gli altri si possono promovere ahi Minori, e sacri Ordini?

3 - Si domanda se quelli che sono stati ricevuti per Fratelli Operarli, e poi scrissero le loro professioni latine e sono notati nelli libri de' professi, e novitii per fratelli Operarli e fecero professione dopo 21 anno, siano veri chierici, e si possano ordinare?

4 - Si domanda se quelli che hanno ricevuto gli Ordini minori, o prima tonsura nel secolo, et in Religione hanno fatto professione dopo 21 anno per fratelli Operarli, siano veri chierici, e si possino ordinare?

5 - Si domanda se quelli che hanno fatto professione dopo 21 anno per Fratelli Operarli e non hanno né prima tonsura, né Ordini minori, possino pretendere d'essere chierici, ancorché habbino fatto il quarto voto d'insegnare, e pretendono che li superiori siano obli-gati di farli studiare?

6 - Si domanda, se quelli che hanno fatto professione dopo li 21 anno, che non hanno né prima tonsura, né Ordini minori, et altri che hanno la prima tonsura, e gli uni e gli altri portano la berretta e chierica, possino havere l'una e l'altra che si concedè mentre tenevano scuola di leggere?

7 - Sono molti che non hanno voluto renovare li voti solenni, secondo la forma delle Costitutioni della Religione dicendo che prima vogliono che siano decisi li sudetti dubii, e queste loro pretensioni; et altri sono che apertamente dicono e lo significano per lettere: non essere buone le loro professioni, se il Papa apertamente, non dichiara essere valide, stante che il Breve ultimo non è decisivo, ma solo dice: non esse audiendos, et maxime post quinquennium, et in un altro luogo: quandocumque aliquis, vel aliqui ex ipsis pro-fessiones suas ratas habere voluerit, nos eos ex nunc acceptamus.

Si domanda che cosa si ha da fare con questi tali, e di rimedio opportuno. E se questi tali ancorché sacerdoti si possono ammettere nei Capitoli locali, Provinciali e Generale, che di prossimo si dove-ranno fare, se prima non dichiarano essere le loro professioni valide con ratificarle espressamente?

Risposta a dubii sopradetti.

Die 27 augusti 1640

Quoad Primum caput: Fuit declaratum comprehendi omnes. quocumque modo reclamaverint, vel habuerint eandem causam.

Quoad 2°, in prima parte dubii quae agit de his, qui emiserunt professionem ante vigesimum primum annum, fuit alias declaratum esse veros clericos. Qui vero professi fuerant post vigesimum primum annum, quae est secunda pars dubii propositi, dicetur, quod et si susceperint Ordines minores cum non habeant eandem presumptio-nem ad sui favorem debent deducere jura sua coram S. Congreg. Regularium.

Ad 3um, eadem resolutio, quae in secunda parte secundae responsionis.

Ad 4um, ut ad Proximum.

Ad 5um dicitur; deducta non sufficere ad effectum petitum.

Ad 6um, licere defferre biretum in ipso actu exercitii scholarum tantum. Coronam tamen non licere his, qui saltem non habent primam tonsuram, et neutrum suffragare ad effectum ascendendi ad Ordines, sed remanere eos debere in statu laicali.

Ad 7um, respondetur posse compelli juxta formam Constitu-tionum, et reputari vere porfessos in actibus omnibus religiosis absque alia declaratione.

Lettor mio, come tu veddi, con queste domande e risposte, si dava campo di più soffisticare, et al demonio di più inquietare con altre difficultà come qui sotto si legge

E si verificò il detto del V.N.P. Fondatore quando disse a me sino dal 1630: Li Padri N. in Genoa et N. in Napoli mi distolgono la Religione, con dare la berretta a Laici.

Notas