BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap03

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Cap. 3 Che ogni casa si regga da se separatamente dall'altre

Ricercandosi gran capitale di spirito e virtù nell'essercitio di questo Istituto, per evitare il detrimento che di esso si fa con l'occasione di viaggiare, e fare spesso mutationi di soggetti da un luogo all'altro, precisamente si ordina che ciascheduna casa sin hora fondata, e l'altre da fondarsi per l'avvenire, rimangino (sic) con suoi soggetti a fatto separate, e distinte d'altre, senza communicatione di sorte alcuna tra di loro. Si concede però la communicatione a quelle case che fossero nella medesima città, o Diocesi, nelle quali per il loro governo si potrà (così parendo alli Padri) mutar qualche soggetto dall'una all'altra casa per maggiore utile e conservatione di esse. Potrasi anco trasferire alcuno da una Diocesi all'altra, purché prima ottenga, sì dall'Ordinario quanto da' Padri di quella casa dove dimora, la licenza, et habbia l'accettatione col placet dell'Ordinario de' Padri di quella casa dove intende passare.

      • Nota lettore quanto poco doveva sperare fosse per essere lo spirito di questi suoi aerei Operarli, e quanto è fiacca la causa che apporta per la divisione delle case.

Notas