BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap17

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Cap. 17 Dei Maestri di Scuola

Chi sarà ascritto in questa Congregatione sarà sempre disposto, e pronto a tenir scuola, quando gli verrà ordinato dal P. Rettore, e d'altri sacerdoti, per l'eletione che capitolarmente ne haveranno fatta. Et userà in farla ogni diligenza e carità, procurando sempre il maggior profitto de suoi scuolari, masime nel santo timor di Dio, e nelle cose della santa fede.

Leggerà in essa gli autori stabiliti dal P. Rettore e sacerdoti secondo il catalogo, che ogn'anno nel principio de' studii si doverà fare per ogni scuola.

Non li sarà lecito in niun modo pigliare stipendio alcuno, ancorché minimo da scuolari, ma esserciti questo ministerio per pura carità et amor di Dio, come principale fine di questa Congregatione.

Detti Maestri non haveranno tempo prefisso di tener scuola, ma all'arbitrio del P. Rettore et altri sacerdoti della casa a' quali toccare; potranno esser rimossi secondo l'occorrenze. L'oblati poi, ne-pure in tempo di estremo bisogno, possino esser posti in scuola, ancorché fosse di leggere, o scrivere.

      • Nota lettore che questa Congregatione è più presto imagi-naria, che praticabile, volendo in ogni casa soggetti più che numerosi, et potendo andarsene quando li piace poche scuole si farebbero.

Notas