BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap19

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Cap. 19 Dell'Uffitio del Sacrestano

Il P. Rettore potrà deputare un sacerdote, o chierico, il quale conoscerà più atto per sacristano, e se sarà necessario per il concorso del popolo vi aggiongerà un oblato per aiutante. Piglierà nell'ingresso del suo officio per inventario tutte le robbe della chiesa, e sacrestia, e quelle nel fine di esso consegnerà al successore nel medesimo modo. Et ogni volta che si farà un paramento, o altro ornamento per la chiesa o sacrestia lo noti nel suo inventario, e procuri che il P. Rettore faccia il medesimo nell'inventario che tiene appresso di se.

Terrà la chiesa, sacrestia e tutto quello che appartiene al culto divino con ogni politezza et ordine, e distinguerà che le Messe si celebrino a suo tempo, secondo i bisogni della chiesa.

Non permetterà in sacrestia si raggioni se non di cose necessarie; e procuri che li cani, i poveri, et altri rumori si rimovino dalla chiesa, per levare la distrattone dal popolo. Conservarà in una cassetta tutte le limosine delle Messe con due chiavi, delle quali una terrà il P. Rettore, e l'altra il Procuratore e fedelmente le noterà in un libro, e di li non si estrarranno, se non con l'intervento delli sudetti, e con segnare nell'istesso libro il giorno e la quantità del danaro che si sarà levato. Et insieme con il P. Rettore procurerà che ogni mese siano sodisfatte tutte le Messe di obligo in quel modo e maniera che essi giudicheranno. E non potrà fare spese se non con ordine del P. Rettore sino a cinque scudi, e di li in su con la Congregatione.

Terrà anche un libro dove noterà il nome de' morti, che si sepeliranno nella nostra chiesa, etiam di quelli della Congregatione e farà che in publica sacristia vi sia la tabella dell'oblighi perpetui, secondo sono obligati, e si osservino i decreti De celebratione Missarum.

Notas