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Lettore mio non solo nella lettura di questo Breve, che porrò per estenso qui sotto, vedrai la nullità di quello, ma anche per molti altri capi la comproverai, e dirai meco a tutto posse essere nullo, e di niun vigore, e cavato contro la giustitia, et intentione del medesimo Sommo Pontefice, et con peccato essercitato, o praticato da chi se ne è servito tanto tempo a danno di tante anime religiose per mera sua malitia. | Lettore mio non solo nella lettura di questo Breve, che porrò per estenso qui sotto, vedrai la nullità di quello, ma anche per molti altri capi la comproverai, e dirai meco a tutto posse essere nullo, e di niun vigore, e cavato contro la giustitia, et intentione del medesimo Sommo Pontefice, et con peccato essercitato, o praticato da chi se ne è servito tanto tempo a danno di tante anime religiose per mera sua malitia. |
Última revisión de 17:33 27 oct 2014
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Cap. 6 Breve comparso a favore del P. Stefano
Lettore mio non solo nella lettura di questo Breve, che porrò per estenso qui sotto, vedrai la nullità di quello, ma anche per molti altri capi la comproverai, e dirai meco a tutto posse essere nullo, e di niun vigore, e cavato contro la giustitia, et intentione del medesimo Sommo Pontefice, et con peccato essercitato, o praticato da chi se ne è servito tanto tempo a danno di tante anime religiose per mera sua malitia.
Prima noterai la falsità della data, perchè dice atti XI di novembre 1643 et è certo, e certissimo che non fu cavato se non di febraro 1644, o al più nel fine di gennaro del detto anno, perchè se fosse stato cavato il detto Breve il giorno che assegna alli XI di novembre 1643, il P. Pietra Santa Giesuita Visitatore Apostolico delle Scuole Pie, almeno ad istanza di chi tanto protegieva, sarebbe andato subito a S. Pantaleo a publicarlo, e non haverebbe aspettato di essere chiamato da P.P. comoranti in S. Pantaleo, che fu nella metà di novembre, né andato poi dopo alcuni altri giorni, che fu alli 20 o 21 di novembre con un bolettino disse di Mons. Ill.mo e Rev.mo Assessore ad ordinare che si obedisse al P. Stefano degli Angeli, ma haverebbe portato il Breve, se vi fosse stato.
In oltre il P. Stefano medesimo nelle sue lettere ne haverebbe fatto qualche dimostratione nelli mesi di novembre e dicembre 1643 e gennaro 1644, nelli quali mesi mai si dà alcun titolo ancorché ordini, e comandi, se non alli 6 di febraro 1644 si sottoscrive: Stefano degli Angeli Superiore e Procuratore Generale.
Per le sopradette raggioni il detto Breve è sorrettittio e per altre ancora.
Di più la prefatione del detto Breve, o sia narativa fatta al Sommo Pontefice nella supplica dicono essere morto il P. Mario di S. Francesco il quale governava la Congregatione delle Scuole Pie con il P. Pietra Santa Giesuita, il che è falsissimo, perchè governava non solo con il P. Giesuita, ma con tre altri Assistenti, Religiosi della medesima Congregatione delle Scuole Pie con voto dicesivo, e più valevano li voti delli tre Assistenti non nominati, che quelli due nominati nella suplica sì che anche è surrettittio il Breve del P. Stefano, perchè narrano al Sommo Pontefice il falso, che è la base del detto Breve.
In oltre è nullo e surrettittio perchè dicono al Papa che il P. Stefano è stato eletto dalla sacra Congregatione delli Cinque Em.mi deputati sopra le Scuole Pie, e vi è di questi Emi che ha detto di non ne saper niente, e non si eran congregati da più mesi sono, e dalle lettere che tengo appresso di me non si eran congregati da settembre 1643 sino a Pasqua di Resurettione 1644. Si che non potevano dire al Papa che il P. Stefano era stato posto nel luogo del defonto P. Mario per decreto della sacra Congregatione deputata sopra le Scuole Pie.
Ma bensì perchè il P. Visitatore Giesuita haveva promesso di mantenere la parola data al P. Mario nella sua morte, e non quella che haveva data in voce e in scritto a tutto il corpo della Religione delle Scuole Pie tante volte, e con tante lettere.
E perchè si vedda essere vero quello che io dico, porrò qui una lettera del detto P. Pietra Santa Visitatore scritta a Napoli, che io tengo in mia mano e dice così.
Lettera
A tergo: Al P. Marco Ministro della Duchesca de' Chierici Regulari delle Scuole Pie Napoli
Intus: Pax Xpi.
E' piaciuto a S.D.M. di chiamare hiersera a se il P. Mario di S. Francesco con quei sentimenti delle cose celesti che in ogni buon religioso desiderare si possono. Procurerà donque V.R. che li siano soministrati i debiti suffragii di Messe et orationi, raccomandandolo anche per mia parte a cotesti suoi buoni Padri.
Devo ancora avvisarla, come la Congregatione di questi E.mi Cardinali sopra i negotii delle Scuole Pie ha subrogato in suo luogo per Superiore unico e universale in tutta la Religione il P. Stefano degli Angeli al quale dovrà rendere la dovuta obedienza facendo che egli per tale sia anco riconosciuto da tutti li suoi sudditi a quali, et all'oratione di V.R. mi raccomando. Roma 11 novembre 1643.
Di V.R. Humil.o servo nel Signore
Silvestro Pietra Santa V. Ap.
Se fosse stato questo che li detti 5 Emi havessero detto che il P. Stefano fosse unico, et universale Superiore il giorno dopo la morte del P. Mario, al certo che l'haverebbe publicato in S. Pantaleo, ma sono tutte politiche, e falsità del P. Pietra Santa.
Breve P. Stephani
URBANUS Vili Ad futuram rei memoriam
Cum sicut accepimus quod Marius a S. Francisco Presbyter Congregationis Cleric. Reg. Paup. Matr. Dei Scholarum Piarum nuncupatae, dum viveret deputatus per Nos ad gubernandam dictam Congregationem et regendum Collegium Nazarenum nuncupatum, de Urbe, una cum dilecto filio Petra Sancta Presbytero Societatis Jesu, nuper e vivis excesserit; idcirco Nos, de alio ejusmodi Congreg.is Presbytero ad praemissa in locum dicti Marii provider e volentes, ac de fide doctrina, prudentia ac religionis zelo dilecti filii Stephani ab Angelis Presbyteri dictae Congregationis et illius Procuratoris Gene-ralis plurimum in D.no confisi, illumque a quibusvis excommunica-tionis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis cen* suris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, de particularis Congregationis super negotiis Congreg.is Cleric. Reg. hujusmodi a Nobis deputatae Consilio, eundem Stepha-num in loco dicti Patris Marii ad gubernandam praedictam Con-greg.em et regendum Colleg. una cum praedicto Silvestro ac indepen-denter ab omnibus et quibuscumque, praeterquam ab eodem Silvestro, ac dieta Congrega a Nobis ut praefertur deputata Apostolica auctori-tate, tenore praesentium, donec aliter per eandem Congreg.em pro-visum fuerit, constituimus et deputamus, ipsique Stephano facultatem gubernandi dictam Congreg.em et regendi Collegium una cum praedicto Silvestro, et non alios, absque interventu Dilecti filii Ministri Generalis a gubernio Congreg.is huiusmodi ad nostrum et Sedis Apo-stolicae beneplacitum suspensi, et Assistentium antiquorum et novo-rum, ejusdem auctoritate et tenore concedimus, ac omne id quod per Silvestrum et Stephanum praedictos circa gubernium tam in spiritual.us quam in temporal.us Congreg.is praefatae administrationemque dicti Collegii factum fuerit, perinde valere plenamque roboris firmitatem obtinere ac si a Ministro Generali et Assistentibus juxta Constitu-tiones auctor.te apostolica confirmatas factum fuerit, sicque et non alias in praemissis per quoscumque Judices ordinarios et Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S.R.E. Cardinale» etiam de Latere Legatos judicare, et definire debere, ac irritum et inane, si secus super his a quopiam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, decernimus.
Mandantes pr aeterea in virtù te S. Obedientiae et sub arbitrii Nostri poenis omnibus et singulis ejusdem Congreg.is Superioribus quomodolibet nuncupatis, ac Clericis ceterisque ad quos spectat, ut praedictum Stephanum una cum dicto Silvestro gubernatorem prae-dictae Congregationis et administratorem praed.i Collegii recipiant,, et agnoscant, eorumque jussa et monita suscipiant reverenter et effi-caciter adimplere procurent, alioquin sententiam sive poenam, quam rite tulerit seu statuerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus auctore D.no usque ad condignam satisfactionem inviolabiliter ob-servari, non obstantibus Constitut.us et Ordina.us Aposto.is, ac d.ae Congreg.is etiam juramento auctor.te apost.ca vel quavis firmitate alias roboratis, statutis, vel consuetudinibus, privilegiis quoque in-dultis et litteris apostol.is in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenore praesentibus prò piene ac sufficienter expressis ha-beri, illisque alias in suo robore permansuris, ad praemissorum ef-fectum specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis qui-buscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XI Novembris 1643, Pontific.us nostri anno decimo nono.
M. Maraldus
Considera lettore questo Breve con le raggioni adotte sopra, et altre che vi troverai e stupisci, e mai fornirai di giongere alla medola dell'inventione del P. Silvestro Pietra Santa Giesuita se non poni mente alle parole che nel principio della sua visita disse. Cioè ut evellas et destruas che a questo fine tendeva la sua politica.