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- Cap. 14 Risposte contro li sopradetti capi della Professione
Se bene basteria per risposta a tutti una assolluta negativa per essere tutti fondati in falso o in alcuno caso particolare dal quale non si deve dedurre propositioni o conclusioni universali, non di meno per maggiore chiarezza del vero si risponderà anco in particolare a capi che appariscono di qualche sostanza.
Al primo di essersi vestito mai alcuno o italiano o oltramontano senza essaminarsi de dovuti requisiti: de non conosciuti si nega; de conosciuti a bastanza non si crede ciò necessario se talvolta si fusse tralasciato.
Al secondo d'essersi amesse Professioni prima dell'anno requisito dal Concilio, o dell'età d'anni 16 requisito pur del medesimo e da decreti di Papa Clemente: Si rimette la verità a libri delle pro-bationi e delle Professioni. Che si possa poi dispensare il secondo anno ex causa ad alcuno dal Generale si leggano le Costitutioni se bene non l'ha fatto se non di rado e solo in quei principii con persone provette o sacerdoti di molto essempio.
Al terzo del non haver tenuto i novitii separati da Professi e di essere stati allevati da Maserti de' novitii o Laici minori dell'età requisita: Si interroghino li P.P. Pietro e Francesco de primi Compagni del Fondatore l'uno theologo, e l'altro Canonista d'età all'hora matura et anco viventi, che per tutta la Religione o hanno fondati o da principio tenuti i novitiati separati anco dalla casa Professa non che da quei P.P. professi che non eran di famiglia nel novitiato, che non troverassi mai tal cosa e massime in Roma fuor di qualche novitio provetto posto alla prova del tener scuola in case professe prima di obligar colla professione a cotal peso cosa molto lodata da' Prelati della visita Apostolica.
Al quarto de scrutimi tralasciati. O si tratta delli introdotti ogni quattro mesi per non tener longo tempo novitii disutili alla prova, e questo non ha che fare con la validità o invalidità delle professioni quando pur fussero ordinate dalle Costitutiouni, il che non è, ma la solita visita di un sol comissario deputato dal Generale o Provinciale, come sempre si è usato, mentre non sono stati li Provinciali di stanza nelli novitiati; o si tratta dello scrutinio finale vicino alla Professione, e non si è mai lasciato da che si è introdotto, poiché non ordinando le Costitutioni il consenso de' Professi per vota secreta, pareva sufficiente il modo di detto consenso usato-sino dal principio della Congregatione con l'assistenza e cooperatione di tutti alla professione e con l'abbracciarsi ciascuno distintamente col novo profittente nel cantare il Te Deum, senza alcuna ripugnanza e massime in quei principii sì scarsi di professi abili a discernere i degni, dagli indegni di professione, non che di professi vocali come forse intendonsi le Costitutioni e soli doveriano scruttinare per molte raggioni come soli dalle medesime Costitutioni si richiedono per far oratione prima di amettersi alcuno all'Habito.
Che poi mai si sia strabalzato alcuno novitio da una casa ad un'altra nel tempo della professione se vi è altro essempio che d'uno o al più due in Napoli resisi odiosi per sospetto di rivelare al Superiore per obedienza i mancamenti di alcuni professi per il che li volevano escludere dalla Religione furon chiamati da P. Generale o Provinciale che ben sapevano il tutto e conoscevan la bontà e talento di quelli e li fecero far professione col consenso degli altri. Alleghino altri simili essempi che non mancherà che rispondere e massime se intendessero di quelli che come sopra si è detto talvolta per provare il peso delle scuole si mandavano altrove prima di far professione nelle case professe dove si trovavano al tempo di farla nel qual caso provavano più rigorosi scrutimi. O vero che si sia mai forzato alcuno in qualsivoglia modo a far la professione è troppo lontano dal vero, non si trovare pur ombra di tal indignità.
Finalmente all'obiettioni delle professioni accettate nel primo novennio senza il consenso di tutti quei primi cinque Padri che soli furono deputati al governo della Religione, si risponde che quando pur dal Breve di Gregorio 15 si raccogliesse, che l'uno non potesse far cosa alcuna senza l'altro, il che non si raccoglie, mentre solo dice, che rappresentassero soli tutto il corpo della Religione potendosi intendere iuxta morem consueutm in Religionibus, nelle quali tutti gli officiali rappresentano il detto corpo, e non per questo son necessitati ad esserdtare i loro offitii insieme, ma cischeduno da se, secondo la facoltà et jurisditione de loro offitii, non per questo sarian invalidi quelli atti fatti separatamente da ciascun di loro, mentre necessitati a spargersi in varie case prima prese, non vi essendo altri che le potesse reggere, ciascuno faceva in quelle quanto bisognava con il mutuo consenso degli altri e massime con partici-patione sempre e parere del loro Capo e Generale, il quale havendo omnìmoda potestà di dispensare, come accennammo ex causa qualsivoglia cosa delle Costitutioni poteva in questo e in ogni altra cosa sopradetta in casi tanto ragionevoli, come erano le scarsezze di quei principii valersi giustamente di tal facoltà, senza alcun pericolo dì nullità, secondo la versimile mente de' legislatori. Il che basta per questi e per ogni altri casi perticolari che possino adursi contro le nostre Professioni.
Oltre le sopradette raggioni voglio io qui anche porre essempi certi e dalli medesimi calunniatori saputi, ma taciuti. Vedasi nel primo libro che subito fatta Congregatione si prese il novitiato alla salita di S. Onofrio in Roma, e poi a Monte Cavallo fatta Religione. Nel secondo libro vedrasi che andata la Religione nella Liguria si prese in Savona e poi in Genoa il novitiato, dove sono stato io medesimo. E prima di esser vestito assieme con otto altri fussimo essaminati ex professo alla presenza del P. Provinciale, et perchè fra noi da vestire vi erano due giovani fatti da Monesilio, so che il Provinciale volse diverse fedi, et così so che si faceva alli altri, et particolarmente ad un nobile di Novara di circa 28 anni di età. E con molta più diligenza si andò con un tiamengo, e francese che se ben conosciuti per veri catolici per la longa dimora fatta in Savona, volsero fedi da loro padroni e furono vestiti per laici.