Diferencia entre revisiones de «BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap12»
(Página creada con «{{Navegar índice|libro=BerroAnnotazioni|anterior=Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap11|siguiente=Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap13}} {{OCR}} Ver BerroAnotaciones/Tomo3/Libro3/...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión de 13:59 23 oct 2014
Aviso OCR
Este texto ha sido obtenido por un proceso automático mediante un software OCR. Puede contener errores. |
Ver Ver traducción en Castellano
Cap. 12 Dell'Ufficio del Vice Rettore
Il Vice Rettore terrà il primo luogo dopo il P. Rettore, e non haverà altra autorità, che quella che da lui li sarà data; e senza espresso ordine suo, non farà innovatione ancorché minima. Ma in caso dell'assenza di quella, egli haverà la sua autorità; non per questo li sarà lecito d'innovare cosa alcuna se non in caso"*di mera necessità, et all'hora con il consiglio de primi tre sacerdoti della casa.
Nell'assenza poi del P. Rettore e Vice Rettore supplirà nel governo di quel poco di tempo il Decano de' sacerdoti con la medesima limitatione come sopra del P. V. Rettore, a quali ogn'uno obe-dirà in tal caso, come al P. Rettore.