BerroAnnotazioni/Tomo1/Libro3/Cap30

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Cap. XXX Bel Capitolo Generale celebrato in Roma nel 1641

Questo Capitolo Generale si celebrò in questo tempo di ordine della Sacra Visita Apostolica, come si vede nel precedente Cap. Gen. del 1637 e fujsarticolare ordinatione di S.D.M. perchè, fu l'ultimo celebrato dalla Religione nostra con l'assistenza del medesimo N.V.P. Fondatore e Generale Gioseppe della Madre di Dio.

Si convocò in Roma nella primavera del mese di aprile 1641 et vi fu Presidente l'Em.o e Rev.mo Principe Cardinale Alessandro Cesarmi, il quale hebbe particolar Breve da N.S. Urbano 8 con autorità di sostitire anche un Prelato della Corte romana quando S. Em. ciò havesse giudicato bene; et per questo effetto nimonò l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Sebastiano Gentile Referendario dell'una e dell'altra Signatura, et hora Vescovo di Terni in Umbria.

Questo Ill.mo e Rev.mo Prelato fu sempre Presidente al nostro Cap. Gen., ancorché molte volte non vi intervenisse S. Em. et pre-sideva al Capitolo né mai si decretò cosa alcuna senza la di lei presenza et parere.

Il Capitolo si celebrò con tutte le circostanze necessarie perchè fosse giuridico, e valido. Pigliando sempre nelle cose dubie maggiore autorità per validarle dal Sommo Pontefice, e S. Congregatione, sì nella legitimatione delle Persone, come per le Censure che da alcuni de' Vocali si teniva fossero state contratte.

Fu celebrato in S. Pantaleo nel solito nostro Oratorio. Vi intervennero tutti sei li Provinciali con li loro Vocali; et io vi intervenni come Vocale di Sicilia. Con questi vi fu il P. Procuratore Generale, li PP. Assistenti Generali et il N.V.P. Fondatore e Ministro Generale, presidendo il detto Em. e Rev.mo Prencipe nostro Protettore et il detto Ill.mo e Rev.mo Mons. suo sostituto. Dopo le debite preparationi, e lettioni di Bolle e Decreti Apostolici si diede principio al Cap. Gen. con

Rivedere et essaminare li Decreti fatti nel Cap. Generale del 1637 rivedendo ad uno ad uno tutti quelli con rimetterli a partito; annullandone molti, e confirmando la maggior parte di quelli. Ma particolarmente si insistè nell'osservanza delle nostre Costitutioni, e nel mantenere pura et intatta la somma e santa Povertà da noi professata, e però si decretò:

1 - Che li Maestri, né altri de' nostri cerchi danari, né altra cosa, ne pur libri da scuolari e che niuno tocchi, né tenghi danari fuorché per viaggio, ancor che fossero Superiori, e chi contra farà sia punito gravissimamente.

2 - Che si uscino universalmente le camiscie di lana, o mezza lana, dando solo licenza alli Provinciali poter concedere con il dovuto riguardo licenza di portarla di lino. E li Superiori locali che nel spatio di tre mesi dalla publicatione di detto Cap. Gen. non {laveranno provisto la loro casa, e suditi delle camiscie di lana, siano obligati a fare tre volte la settimana la disciplina, sino tanto che provedino.

3 - Che si possa pigliare il carico di reggere Seminarli, senza convittori però, proprietà, et amministratione de' loro beni temporali.

4 - Che si dia a tutti indifferentemente Superiori e Sudditi, facendo viaggio per servitio della Religione due giulii il giorno per il vitto, e sia obligata la casa dove si portano.

5 - Che in ogni Provincia procuri il P. Provinciale che sia uniforme il nostro habito quanto al panno, e della qualità che ordinano le nostre Costitutioni. E si dichiara che il zegrino viene sotto nome di panno ad uso nostro.

6 - Che in niun conto si accettino per l'avvenire donationi di debiti, o heredità, e le accettate si riffiutino subbito dopo la publicatione del Capitolo.

7 - Che per l'avvenire non si diano limosine de danari e particolarmente di Messe alli parenti de' nostri, ma si agglutino conforme comporta la nostra povertà etc.

8 - Che non si adoprino per l'avvenire, né si permettino nelle nostre chiese cose indorate, o inargentate; l'istesso si osservi negli Oratorii, o Congregationi de scuolari.

9 - Che fra quelli, a quali vien vietato il toccar danari s'intendono compressi particolarmente i confessori, et anco li Superiori ne' confessionarii, o nell'atto della confessione.

10 - Si determina che non possino li nostri senza licenza in scriptis del P. Generale andare a cavallo, in caroza o in lettica ne' viaggi; ma per coloro che non possono andare a piedi nell'Italia, et Isole adiacenti si usino somari, et chi contra verrà, essendo Superiore sarà privo di voce attiva e passiva; essendo sudito tanti giorni di pane et acqua quanti haverà cavalcato.

11 - Che in avvenire, come è l'uso ormai introdotto, non si portino le calzette da' nostri, senza licenza in scritto dal P. Generale.

12 - Che si possi portare il fazoletto di tela simplicissimo però, senza fiocchi, pizzi, o"Trrerletti, e convenienti a poveri scalzi.

13 - Che nelle case nostre ove non è ancora fornita la fabrica si possino ricevere li legati ma non litigiosi, o per li quali debano li nostri o per se, o per altri giudicialmente comparire ne tribunali.

Considerando poi quanto gran male e di quanta inquietudine sia stata a tutta la Religione la superbia, e pretensione delli Fratelli Operarli, o vogliam dire Laici, si decretò:

1 - Che li fratelli Operarli che si vestiranno in avvenire non si debbano ammettere alla Professione se non dopo lo spatio di quattro anni, e passati li primi due, si possino mandare alle case professe per farne maggiore prova.

2 - Che non si ammettino per fratelli Operarli quelli che sono di età minore di 19 anni, sono nati di buon sangue, che hanno nitratura con persone di autorità, et che habbino havuto introdu-tione ne principii di grammatica, per toglier via ogni pretensione, et inquietudine dalla Religione.

Furono poi decise moltissime cose in riguardo delle pretensioni di detti fratelli Operarli dalla S. Congregatione nella quale era Presidente il detto nostro Em. Protettore delle quali qui non pongo cosa alcuna per essere in libro particolare.. Fu anche publicata la formula che si doveva usare per amettere li detti fratelli Operarli alli voti solenni dopo li quattro anni di novitiato, come sopra si è detto, la quale formula era inserta nel Breve havuto da N.S. Urbano 8.

Fu anche dal Cap. Gen. decretato di mandare a supplicare il Sommo Pontefice per alcune gratie stimate necessarie alla Religione, e nominarono le persone che dovevano andare in compagnia del V.N.P. Generale e Fondatore; cioè Il P. Gio Batta della Madonna del Carmine et il P. Vincenzo della Concettione, che sono io medesimo che scrivo, con pregare però prima l'Em. nostro Protettore che ci faeesse introdurre da S. Santità e però si andò di ordine del Capitolo da S. Em. dalla quale non fu giudicata buona questa andata, stante non so che particolare da S. Em. conosciuto nella Santità S. et con questo non si andò, quietandosi tutto il Capitolo al parere di Sua Em.za.

Successe in questo Capitolo Generale, che mentre li P.P. Capitolari erano congregati con la presenza di detto Mons. Ill.mo e Rev.mo Sebastiano Gentile che comparve alla portarla nostra di S. Pantaleo una persona che domandò di presentare un plico di lettere al Capitolo Generale, et non volendo comparire esso lo consi-gnò al medesimo nostro Portinaro, dal quale fu presentato in Capitolo pubblicamente. Si apperse il plico e vi si legevano simili precise parole: Fate, e determinate quanto volete nel Capitolo che sempre sarete perseguitati da vostri nemici perchè ne hanno particolare Co-stitutione nel loro libro intitolato Monita Superiorum et altre simili parole; et in un foglio particolare posero per estenso il capitolo di detta Costitutione della quale io tengo copia cavata da quella.

Il detto Ill.mo e Rev.mo Prelato, et V.N.P. Fondatore e Generale, con li altri P.P. Assistenti e noi tutti restassimo, se ne diede poi parte all'Em.o nostro Protettore che ne restò stupito. Non si applicò però al fatto quanto si doveva ponendo tutta la speranza nella Misericordia Divina, et intercessione della B. Vergine Signora Nostra.

Fu dato fine al Cap. Gen. con le solite cerimonie e con la sotto-scrittione di tutti li Capitolari; et poco dopo il N.V.P. Generale e Fondatore divise li P.P. per le Provincie et io ritornai in Sicilia.

Notas