BerroAnnotazioni/Tomo1/Libro2/Cap24

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Cap. 24 Del Primo Capitolo Generale delle Scuole Pie

Essendo scorsi li sei anni da che la felice memoria di Papa Gregorio XV haveva eretta la nostra Congregatione in Religione et confermato con un Breve particolare le nostre Costitutioni, nelle quali al Cap. primo della terza parte vien ordinato che ogni sei anni si debba convocare il Cap. Generale, et anco più spesso se sarà giudicato necessario dal P. Generale per le cose gravi della Religione, il N.V.P. Generale e Fondatore convocò quello al meglio che li fu possibile, perchè se bene erano già in piedi tre Provincie Roma Genoa e Napoli, con tutto ciò non vi erano legittimi Vocali di 7 anni di professione, e 3 di sacerdotio conforme ricercano le medesime nostre Costitutioni, e delli quattro compagni assegnati al N.V.P. Fondatore e Generale dal Sommo Pontefice Gregorio XV già due ne erano andati al cielo, come piamente potiamo credere per le loro ottime virtù, cioè il P. Viviano et il P. Paolo ambidue dell'Assonta della B. Vergine, il primo a dì 23 giugno 1623, et il secondo di marzo 1626.

Intimò donque il N.V.P. Fondatore e Generale il detto Capitolo Generale et vi diede principio a dì 21 ottobre 1627 nel nostro novi-tiato di Monte Cavallo, nel quale furono:

il N.V.P. Gioseppe della Madre di Dio Fondatore e Generale il Ven. P. Pietro della Natività primo suo compagno il P. Francesco della Purificatione datoli da Papa Gregorio XV il P. Giacomo di S. Paulo eletto in luogo del P. Viviano, del quale si può dire con ogni verità: in regulari observantia alter Ber-nardus Abbas Claravalensis il P. Pelegrino di S. Francesco eletto in luogo del P. Paolo: vir profondissime humilitatis.

Elessero per Secretarlo del Capitolo Generale il P. Glicerio della Natività del Signore.

Desiderando havere una guida per loro indirizzo, pregarono il P. Domenico di Giesù Maria Carmelitano scalzo religioso sì esperimentato in ogni sorte di lettere e perfettione, come è noto a quasi tutta l'Europa.

Concorsero sempre con ogni affetto al divino aiuto, del quale come veri seguaci furono pieni abbondantissimamente per misericordia divina, come si vidde dalli santi decreti che fecero.

Il detto dì 21 ottobre 1627.

Decretarono che non si potesse havere l'uso de danari.

Che le case e persone nostre tanto presenti quanto future siano del tutto incapaci di Legati, successioni et heredità e che per le fabri-che, e reparationi ne sian capace le Comunità de luoghi.

Renuntiarono al jus naturale di diffendersi in ogni giuditio o a torto, o a raggione.

A dì 27 detto si decretarono diverse altre cose come si può vedere in detto Capitolo Generale nel quale spesero alquanti giorni interrottamente, per aspettare il detto YJP. F. Domenico di Giesù Maria che per altre occupationi non poteva essere continuo, si aggiustarono anche li sandali come hora li usano, parendo più da preti, che quelli di prima alla capuana.

Notas